Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai raduni a carattere musicale, denominati «rave party», organizzati in spazi, aperti o chiusi, non predisposti per il pubblico spettacolo, a cui partecipano oltre 250 persone, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti, a causa dell'assenza o dell'insufficienza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.